IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 980/2006
presentato  dall'Azienda faunistico venatoria «Diana», in persona del
concessionario   e   legale  rappresentante  sig.ra  Teresa  Ravenna,
rappresentata  e difesa dall'avv. Gianluigi Pellegrino, presso il cui
studio  in  Lecce,  via  Augusto  Imperatore  n. 16, e' elettivamente
domiciliata;
    Contro,  la Regione Puglia, in persona del presidente pro tempore
della  giunta  regionale,  rappresentata  e  difesa  dall'avv. Fulvio
Mastroviti;  il  comune  di  Gallipoli,  in  persona  del sindaco pro
tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Francesca  Traldi;  la
Provincia  di  Lecce,  in  persona  del  presidente  pro tempore, non
costituita in giudizio per l'annullamento:
        degli  atti  della  conferenza  di  servizi per l'istituzione
dell'area   naturale  protetta  ex  art. 6,  l.r.  n. 19/1997  «Parco
Regionale  Isola  di Sant'Andrea - Litorale di Punta Pizzo», svoltasi
il 15 maggio 2006;
        di  tutti gli atti preparatori e consequenziali alla predetta
Conferenza  di  servizi  e, tra i secondi, la determinazione adottata
dalla Giunta regionale pugliese in data 23 maggio 2006, ai fini della
presa  d'atto dello schema del disegno di legge istitutiva del Parco,
schema  corredato  da una relazione del dirigente l'Ufficio regionale
parchi  e  riserve naturali, e del loro successivo invio al Consiglio
regionale   per   l'approvazione  della  legge  istitutiva  dell'area
naturale protetta;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Gallipoli;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato  alla  pubblica udienza del 10 gennaio 2007 il relatore
cons.  dott.  Enrico  d'Arpe;  e  uditi,  altresi',  l'avv. Gianluigi
Pellegrino  per  l'Azienda  ricorrente,  l'avv. Fulvio Mastroviti per
l'amministrazione  regionale resistente e l'avv. Francesca Traldi per
il comune di Gallipoli.
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                     F a t t o  e  d i r i t t o

    L'Azienda  faunistico venatoria «Diana» - titolare di concessione
regionale   per   l'esercizio  dell'attivita'  venatoria  controllata
(anche)  su  una  vasta  area  agricola  in Gallipoli, ricompresa nel
perimetro  del  Parco  regionale  «Isola di Sant'Andrea - Litorale di
Punta  Pizzo»  -  impugna  gli  atti  del procedimento amministrativo
finalizzato  all'istituzione della predetta area naturale protetta ex
art. 6  legge regionale n. 19/1997 e, precisamente, il verbale del 15
maggio  2006  della  Conferenza dei servizi tenuta ai sensi del comma
quinto  dell'art. 6  della  l.r.  n. 19/1997,  nonche' tutti gli atti
preparatori  e consequenziali: tra cui la determinazione adottata (ai
sensi  del comma sesto dell'art. 6, legge regionale n. 19/1997) dalla
Giunta regionale pugliese in data 23 maggio 2006 ed il suo successivo
invio  al  Consiglio  regionale  (unitamente allo schema di d.d.l. ed
all'allegata   planimetria   recante   la  perimetrazione  del  parco
naturale)   per   l'approvazione  della  legge  istitutiva  dell'area
naturale protetta.
    Osserva   il   Collegio   che   l'impugnativa  dei  provvedimenti
amministrativi  interposta  con  il ricorso introduttivo del presente
giudizio  dovrebbe  essere  dichiarata  improcedibile, poiche' (nelle
more  della  definizione del processo) e' stata approvata, promulgata
ed  e'  entrata  in vigore (a seguito della rituale pubblicazione nel
Bollettino  ufficiale  della Regione Puglia n. 87 del 12 luglio 2006)
la   legge   regionale  10  luglio  2006,  n. 20  (avente  natura  di
legge-provvedimento  di  approvazione) istitutiva del «Parco naturale
regionale  Isola  di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo» (confronta:
Tribunale  amministrativo  regionale  Puglia,  I  sezione di Lecce, 7
novembre  2006,  n. 5188;  Consiglio  di Stato, IV sezione, 10 agosto
2004, n. 5499; 24 marzo 2004, n. 1559).
    E'   noto,   infatti,   che   -  alla  stregua  dell'insegnamento
giurisprudenziale  prevalente  e  condivisibile  -  la sopravvenienza
della   «legge-provvedimento»   (e  cioe',  di  un  atto  formalmente
legislativo    che    tiene,   tuttavia,   luogo   di   provvedimenti
amministrativi,  in  quanto  dispone, in concreto, su casi e rapporti
specifici)  determina  l'improcedibilita' del ricorso proposto contro
l'originario  atto amministrativo, in quanto il sindacato del giudice
amministrativo  incontra  un  limite  insormontabile nell'intervenuta
legificazione  del  provvedimento amministrativo (Consiglio di Stato,
IV sezione, 23 settembre 2004, n. 6219).
    D'altra  parte,  i  diritti  di  difesa del cittadino, in caso di
approvazione  con  legge  di  un  atto amministrativo lesivo dei suoi
interessi,  non  vengono sacrificati, ma si trasferiscono (secondo il
regime di controllo proprio del provvedimento normativo medio tempore
intervenuto)   dalla   giurisdizione  amministrativa  alla  giustizia
costituzionale.
    In  altri  termini,  il  sistema  di  tutela giudiziaria segue la
natura     giuridica     dell'atto     contestato,     sicche'     la
legge-provvedimento, ancorche' approvativa di un atto amministrativo,
puo'  essere  (eventualmente)  sindacata,  previa intermediazione del
giudice  rimettente,  solo  dal  suo  giudice naturale, e cioe' dalla
Corte  costituzionale  (Consiglio  di  Stato,  IV sezione, 19 ottobre
2004, n. 6727).
    Quindi,   l'attenzione  del  Tribunale  deve  concentrarsi  sulle
questioni  di  legittimita' costituzionale sollevate dalla ricorrente
(nella memoria difensiva fmale).
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 6 e 8
della  legge  regionale  24  luglio 1997, n. 19, nelle parti relative
alle  misure  di  salvaguardia,  non  puo' - ad avviso del Collegio -
essere   ritenuta  (attualmente)  rilevante  nel  presente  giudizio,
poiche'  le  predette  misure  di salvaguardia hanno cessato di avere
efficacia all'atto dell'approvazione della legge regionale n. 20/2006
istitutiva del Parco naturale regionale di che trattasi.
    Appare,  invece,  rilevante  e  non  manifestamente  infondata la
prospettata  questione di legittimita' costituzionale di quest'ultima
legge   regionale,   per   l'allegata   irragionevolezza   delle  sue
disposizioni e perche' la stessa non avrebbe tenuto conto del mancato
rispetto  delle  regole  dettate  da  questo Tribunale amministrativo
regionale  (nelle  sentenze  nn.  1184,  1185,  1186  e 1187/2006) in
relazione  alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in
particolare  per  cio'  che attiene al (corretto) contraddittorio con
gli  interessati  ed  al  carattere  necessariamente  decisorio della
Conferenza  dei  servizi  di cui all'art. 6, quinto comma della legge
regionale pugliese 24 luglio 1997, n. 19.
    In via preliminare, il Tribunale ritiene sussistente il requisito
della  rilevanza  della  predetta  questione di costituzionalita' nel
presente giudizio.
    Occorre in proposito tener conto della complessa problematica dei
rapporti  con le garanzie di tutela giurisdizionale della particolare
tipologia di legge-provvedimento de qua (c.d. legge di approvazione),
che  si  caratterizza  per  il  vincolo  funzionale  che  la  lega ai
provvedimenti amministrati in precedenza adottati e si connota per il
concorso  della  volonta' legislativa con quella amministrativa nella
definizione  del  contenuto  dispositivo  sostanziale definitivamente
descritto  dalla legge e si risolve, quanto al rapporto degli effetti
prodotti   dai   due   atti  ed  al  relativo  regime  degli  stessi,
nell'assorbimento degli atti amministrativi approvati nella legge che
li  approva,  della  quale  acquistano il valore e la forza formale e
sostanziale.
    Pertanto - da un lato - l'incidentale eccezione di illegittimita'
costituzionale  e'  (a  ben  vedere)  l'unico strumento processuale a
disposizione  della  ricorrente  per  tutelare  la  propria posizione
giuridica  soggettiva  nei  confronti  degli  impugnati provvedimenti
amministrativi,   «assorbiti»   dalla   legge  regionale  che  li  ha
«approvati»;  e  - dall'altro - e' evidente che, solo nell'ipotesi in
cui  la  Consulta  dichiarasse  l'illegittimita' costituzionale della
legge  regionale  n. 20/2006,  il  ricorso  introduttivo del presente
processo non andrebbe incontro alla declaratoria di improcedibilita'.
    Il  Collegio  e',  poi,  dell'avviso  che  i  sollevati  dubbi di
costituzionalita'  in  ordine  al  contenuto  dispositivo della legge
regionale  pugliese  10  luglio  2006,  n. 20,  istitutiva del «Parco
naturale regionale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo», non
risultano manifestamente infondati.
    E'   opportuno,   sul  punto,  premettere  che  corollario  della
soprariportata ricostruzione concettuale dell'assetto di tutela delle
posizioni incise dalla legge-provvedimento e' la valorizzazione della
pregnanza del sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge,
sino  a  renderlo  ancor  piu'  incisivo  di  quello  giurisdizionale
sull'eccesso  di  potere,  in  modo da riconoscere al privato, seppur
nella  forma indiretta della rimessione della questione alla Consulta
da  parte  del  giudice  amministrativo,  una  forma di protezione ed
un'occasione   di   difesa   pari  a  quella  offerta  dal  sindacato
giurisdizionale  degli  atti  amministrativi  (Consiglio di Stato, IV
sezione, 19 ottobre 2004, n. 6727).
    In  altri termini, il riconoscimento in capo al legislatore di un
vasto   ambito   di   discrezionalita'   deve  essere  opportunamente
bilanciato  attraverso  la  sottoposizione  del  relativo  potere  di
apprezzamento  al  vaglio di costituzionalita' sotto il profilo della
non  arbitrarieta'  e  della  ragionevolezza  delle scelte: sindacato
tanto  piu' rigoroso quanto piu' marcata e' la natura provvedimentale
dell'atto  sottoposto  a controllo, e che investe - in considerazione
della   natura   di   atto   sostanzialmente   amministrativo   della
legge-provvedimento  -  anche  gli atti amministrativi che ne sono il
presupposto.
    Tanto  premesso,  si  osserva che le disposizioni degli artt. 1 e
seguenti  della  legge  regionale  pugliese  10  luglio  2006, n. 20,
istitutiva  del  «Parco  naturale  regionale  Isola  di  S.  Andrea e
Litorale di Punta Pizzo», sembrano al Collegio porsi in contrasto con
gli  artt. 3  e  97  della  Costituzione per l'irragionevolezza delle
disposizioni   stesse,   anche   perche'   il   Consiglio   regionale
(nell'approvare  la predetta legge-provvedimento) non ha tenuto conto
del  mancato  rispetto  delle  regole  dettate  da  questo  Tribunale
amministrativo  regionale  (con le sentenze esecutive un. 1184, 1185,
1186   e   1187/2006)   in   relazione  alla  fase  del  propedeutico
procedimento  amministrativo,  in particolare per cio' che attiene al
(corretto)  contraddittorio  con  gli  interessati  ed  al  carattere
necessariamente   decisorio  della  Conferenza  dei  servizi  di  cui
all'art.  6,  quinto  comma  della legge regionale pugliese 24 luglio
1997, n. 19.
    Infatti,  per un verso, la (rinnovata) Conferenza dei servizi del
15  maggio  2006  si e' tenuta (prematuramente) in una data in cui il
termine  per  la  presentazione  delle  osservazioni  da  parte degli
interessati  non era ancora scaduto, per altro verso, e' mancata ogni
decisione  nella competente sede amministrativa in merito alle dodici
osservazioni pervenute e, per altro verso ancora, non si e' raggiunta
l'unanimita' dei consensi delle pubbliche amministrazioni presenti in
sede  conferenziale  circa la concreta perimetrazione dell'istituenda
area protetta, avendo l'Amministrazione provinciale di Lecce espresso
parere  favorevole all'istituzione dell'area de qua solo a condizione
(poi  non  avveratasi)  che  il  perimetro del parco naturale venisse
riportato  a  quello  individuato  nella  originaria proposta da essa
redatta.
    In  conclusione, sottolineato che era, invece, indispensabile (in
forza  del  combinato disposto degli artt. 6 quinto comma della legge
regionale  n. 19/1997  e  27 della legge n. 142/1990, attuale art. 34
del  T.U.  n. 267/2000)  raggiungere  l'unanimita' dei consensi delle
pubbliche  amministrazioni partecipanti nell'ambito di una Conferenza
dei  servizi di carattere decisorio (e non meramente istruttorio), il
tribunale  ritiene  irragionevole  e  contraria  al principio di buon
andamento  dell'attivita'  amministrativa  la  scelta  operata  dagli
articoli  1  e seguenti della legge regionale n. 20/2006 di istituire
immediatamente  (in  tali  condizioni) il parco naturale regionale di
che  trattasi, fissandone la perimetrazione - in spregio delle regole
sulle competenze delineate dalla stessa regione nella legge regionale
n. (19/1997    (cosi    come   interpretate   da   questo   Tribunale
amministrativo  regionale)  - direttamente nella fase legislativa del
procedimento,  di  cui  al  sesto  comma dell'art. 6 della menzionata
legge    regionale    n. 19/1997    (peraltro   disattendendo,   solo
implicitamente,   le   osservazioni  presentate  in  proposito  dagli
interessati).